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TITOLO I
Denominazione, scopi, sede e durata
Art. 1
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1. La «Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano», brevemente «Fondazione di Piacenza e Vigevano» - nel seguito indicata come Fondazione -, è stata istituita con atto del 24 dicembre 1991, n. 58965/11520 del notaio Alberto Vullo di Piacenza ed è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, a sua volta derivante dalla incorporazione nella Cassa di Risparmio di Piacenza (istituita a iniziativa del Monte di Pietà di Piacenza, eretta in Ente Morale con r.d. 18 agosto 1860) della Cassa di Risparmio di Vigevano (eretta in Ente Morale con r.d. 4 settembre 1857).
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2. La Fondazione è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dall'art. 10 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 2
- 1. La Fondazione ha sede a Piacenza e ha durata illimitata.
Art. 3
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1. La Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio della Provincia di Piacenza e del Comune di Vigevano, indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi, come definiti dal d. lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni. Essa opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nell'insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. La Fondazione può indirizzare la propria attività istituzionale anche all'estero.
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2. Nell'ambito dei settori ammessi, la Fondazione individua come settori rilevanti:
- educazione, istruzione e formazione, ivi incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- arte, attività e beni culturali;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- assistenza agli anziani.
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3. Nel rispetto della regola della prevalenza la Fondazione riconosce rilievo peculiare, nell'ambito dei settori ammessi, a quello costituito da famiglia e valori connessi.
Art. 4
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1. Allo scopo di assicurare trasparenza alla propria attività, adeguata motivazione alle proprie scelte e la più ampia tutela degli interessi perseguiti, nonché la miglior utilizzazione delle proprie risorse, la Fondazione determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione , con regolamento approvato dal Consiglio Generale, le modalità e i criteri che concretamente governano lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in conformità con un piano pluriennale di programmazione.
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2. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni od organizzazioni nazionali e internazionali.
Art. 5
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1. Nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o utili al perseguimento dei propri fini. Sempre nei limiti di legge e di statuto, essa può anche promuovere l'istituzione di enti di diritto comune e la costituzione di società di diritto privato, nonché detenere partecipazioni nei medesimi enti e società
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2. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, imprese direttamente strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti indicati nel precedente art. 3, comma 1, e detenere partecipazioni di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Per «partecipazione di controllo» si intendono le fattispecie di cui all'art. 6 d. lgs. n. 153/99.
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