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TITOLO X
Conflitto d'interessi
Art. 26
- 1. Il componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e il Direttore Generale, deve dare notizia al Presidente della Fondazione, al Presidente del Collegio dei Sindaci, come pure all'organo di appartenenza (il Direttore Generale ne deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Fondazione e deve astenersi dal partecipare alle decisioni riguardanti l'operazione stessa.
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