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TITOLI XI
Onorabilità
Art. 27
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1. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Fondazione, di componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché di Direttore Generale coloro che:
a). si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
b). sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c). sono stati condannati con sentenza definitiva salvo gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di strumenti finanziari o di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
- alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
- 2. [Inoltre] Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1 lett. c) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
Art. 28
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1. Costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente:
a). la mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
b). la mancata partecipazione, per quattro volte consecutive, anche se giustificata, o per tre volte consecutive in assenza di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei sindaci, anche alle riunioni del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione;
c). l'omessa comunicazione o la partecipazione a deliberazioni riguardanti operazioni per le quali avevano un interesse in conflitto con quello della Fondazione.
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2. I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dichiarati decaduti ai sensi del primo comma, lett. b) non possono essere chiamati a far parte di organi della Fondazione nei tre anni successivi.
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3. Le cause di incompatibilità, previste dagli artt. 24 e 25 del presente statuto, sopravvenute alla nomina, costituiscono cause di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano causa di decadenza se non vengano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
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4. Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci verificano, ciascuno per i propri componenti, la permanenza dei requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità o di sospensione, come pure quelle di decadenza. La verifica avviene mediante apposita riunione dell'organo competente, nel corso della quale dapprima il membro interessato viene richiesto sui fatti rilevanti relativi alla decadenza dalla carica; successivamente, l'organo competente, previa astensione del membro interessato, delibera a maggioranza relativa sull'esistenza o meno della causa di incompatibilità o di sospensione, come pure di decadenza. Della delibera, in ogni caso, ne deve essere data comunicazione mediante raccomandata A.R. al soggetto interessato.
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