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TITOLO XII
Direttore Generale e Personale
Art. 29
- 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale della Fondazione determinandone funzioni e poteri. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 27 e i requisiti di esperienza e di competenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
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2. Il rapporto di lavoro con i dipendenti della Fondazione è regolato dalle disposizioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti privati.
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3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare ai dipendenti l'attuazione delle sue delibere, conferendo eventualmente i poteri di rappresentanza che risultino necessari. Al personale con funzioni direttive, i poteri di rappresentanza possono essere conferiti, a tempo determinato, anche per categorie di atti.
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