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TITOLO XIII
Inizio e chiusura dell'esercizio, bilancio, libri e scritture contabili
Art. 30
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1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
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2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio dell'esercizio e lo comunica al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio Generale, che deve discuterlo e approvarlo.
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3. Il Collegio dei Sindaci predispone la propria relazione e la deposita presso la sede della Fondazione almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Generale.
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4. Il Consiglio Generale approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quest'ultimo approva anche, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il documento programmatico di annuale previsione per l'esercizio successivo. Il bilancio d'esercizio e il documento previsionale debbono essere inviati all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla loro approvazione.
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5. Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Art. 31
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1. Il Consiglio Generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci curano, ciascuno per proprio conto, la tenuta del libro delle rispettive adunanze e deliberazioni.
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2. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili previste dall' art. 2214 e ss. codice civile.
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