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TITOLO XIV
Scioglimento
Art. 32
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1. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del libro I Titolo II del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 7 e 8, d. lgs. n. 153/99.
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2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione è attribuito ad enti che perseguono fini identici, o quanto meno analoghi, a quelli della Fondazione, individuati con deliberazione del Consiglio Generale, approvata dall'autorità di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dall'art. 11, d. lgs. n. 153/99.
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