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TITOLO XV
Norme transitorie
Art. 33
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1. Entro 30 giorni dall'intervenuta comunicazione dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza, ovvero dall'inutile decorso del termine previsto dall'art. 10, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 153/99, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ufficiale al Consiglio Generale.
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2. Allo scopo di riallineare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione con quella del Consiglio Generale, l'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica sino al termine di scadenza naturale del suo mandato; quello ad esso successivo dura in carica due anni, anziché quattro.
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3. La Fondazione può completare, anche in deroga alle altre statuizioni del presente statuto, i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore dello stesso o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.
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