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TITOLO II
Gestione del patrimonio e destinazione del reddito
Art .6
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1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi di riserva. Lo stesso si incrementa per:
- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute;
- riserve od accantonamenti facoltativi, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale ed autorizzata dalla Autorità di vigilanza al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.
Art. 7
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2. La Fondazione nell'amministrare il proprio patrimonio osserva criteri prudenziali di rischio, investendo detto patrimonio in attività coerenti con la propria natura di ente senza fini di lucro, agendo secondo regole di trasparenza e di moralità. La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiega in modo da ottenere un'adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti, comunque assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
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3. La Fondazione può affidare, anche in parte, la gestione del proprio patrimonio a società di intermediazione mobiliare, a società di gestione del risparmio e a banche. In tale evenienza costituisce, tra l'altro, giusta causa di revoca dell'incarico conferito il caso che l'ente affidatario non rispetti i criteri di svolgimento del servizio affidatogli, come pure il verificarsi di un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per il conferimento dell'incarico.
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4. La Fondazione può investire una quota non superiore al 10% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al secondo comma, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
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5. La Fondazione da separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del d. lgs. 153/99.
Art. 8
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1. La Fondazione destina al perseguimento dei propri fini istituzionali il proprio reddito, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del d. lgs. 153/99 e successive variazioni.
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2. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 e relative disposizioni di attuazione.
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3. E' vietata ogni distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili, di patrimonio e di ogni altra utilità economica ai componenti degli organi della Fondazione e ai suoi dipendenti, salva la corresponsione dei compensi per amministratori, sindaci e dipendenti.
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