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TITOLO IV
Consiglio Generale
Art. 10
a). Due dal Comune di Piacenza;
b). Due dalla Provincia di Piacenza;
c). Tre dai comuni della provincia di Piacenza, ad eccezione del comune capoluogo;
d). Tre dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza;
e). Uno dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio;
f). Uno dalla Università Cattolica di Piacenza;
g). Uno dal Politecnico di Milano;
h). Tre dagli organismi, con sede nella provincia di Piacenza, iscritti nel registro generale del volontariato della regione Emilia Romagna operanti nei settori socio - assistenziali, attività culturali e valorizzazione dei beni culturali;
i). Uno dalla Associazione La Ricerca, con sede in Piacenza;
l). Uno dal Conservatorio di Musica "G.Nicolini", con sede in Piacenza;
m). Due dal Comune di Vigevano;
n). Uno dalla Diocesi di Vigevano;
o). Uno dagli organismi, con sede in Vigevano, iscritti nel registro generale del volontariato della regione Lombardia operanti nei settori socio - assistenziali, attività culturali e valorizzazione dei beni culturali;
p). Tre dal medesimo Consiglio Generale, scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama;
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2. Il Presidente della Fondazione richiede le designazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del Consiglio. Laddove il soggetto cui spetta la designazione non vi provveda entro tre mesi dalla relativa richiesta, alla designazione provvederà, a seconda del caso, il Presidente del Tribunale di Piacenza o il Presidente del Tribunale di Vigevano.
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3. Il Consiglio Generale in carica, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi. Compiuta la verifica, il Consiglio provvede senza indugio alla nomina dei nuovi Consiglieri.
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4. Nell'ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza ovvero la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 11 o di cui all'art. 27, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva comunicazione all'ente designante interessato, richiedendo una nuova designazione da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Nei 15 giorni successivi al ricevimento della designazione, il Consiglio in carica procede alle operazioni di verifica e di nomina, come stabilito nel precedente comma. Qualora il soggetto cui spetta la designazione non provveda entro il termine stabilito, alla designazione provvederà, a seconda del caso, il Presidente del Tribunale di Piacenza o il Presidente del Tribunale di Vigevano, comunque, nel rispetto della prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.
Art. 11
a). attività di gestione di risorse economico-finanziarie;
b). attività di direzione, amministrazione e controllo;
c). attività professionale per cui sia richiesta l'iscrizione a un albo professionale;
d). attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica.
Art. 12
Art. 13
Art. 14
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1. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Generale cessi dalla carica prima del termine di durata dell'incarico, il Presidente della Fondazione, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, provvede a richiedere la designazione del sostituto del componente cessato al soggetto o ai soggetti che lo avevano designato. Il nuovo consigliere rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato quello sostituito.
Art. 15
A). nomina, non necessariamente tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione, che deve comunque possedere i requisiti di esperienza e di competenza di cui all'art. 11, comma 2, e, anche su proposta dello stesso Presidente, che funge altresì da Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina, anche al di fuori dei membri del Consiglio Generale, gli altri componenti di quest'organo;
B). nomina, fuori dall'ambito dei propri membri, i componenti del Collegio dei Sindaci;
C). può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e, ricorrendone giusta causa, i componenti del Collegio dei Sindaci;
D). delibera eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Sindaci;
E). approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio;
F). delibera, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello statuto, la trasformazione e lo scioglimento della Fondazione, nonché la sua fusione con altri enti;
G). approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento di cui all'art. 4, comma 1, nonché gli altri eventuali regolamenti interni;
H). formula, anche sulla base di proposte del Consiglio di Amministrazione, il piano annuale e quello pluriennale di programmazione, indicando altresì le priorità di intervento, di indirizzo, i programmi e le priorità dell'attività della Fondazione e ne verifica la puntuale attuazione da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione;
I). indica le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
J). determina i compensi del Presidente della Fondazione, dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti di quest'ultimo, nonché del Collegio dei Sindaci; determina altresì, con parere conforme del Collegio dei Sindaci, l'ammontare delle medaglie di presenza dei componenti il Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
K). autorizza la stipula di polizze assicurative a favore dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Fondazione, del Collegio dei Sindaci, del Direttore Generale e dei dipendenti;
L). provvede all'accertamento della sopravvenienza di cause di sospensione, incompatibilità o di decadenza dalla carica in capo ai propri membri ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.
- 2.- Per il caso di nomina a Presidente di uno dei membri del Consiglio Generale spetta al soggetto, che, ai sensi dell'art. 10, aveva designato il relativo membro, una nuova designazione per l'integrazione del numero dei consiglieri del Consiglio Generale.
Art. 16
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1. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, con cadenza trimestrale, o comunque ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta per iscritto almeno otto componenti, ovvero il Collegio dei Sindaci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione provvede il Vice Presidente vicario del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di entrambi i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere più anziano, così come inteso nel successivo ottavo comma del presente articolo.
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2. Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere spediti (a mezzo lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo legalmente equiparato), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché risulti provata l'avvenuta recezione da parte dei destinatari, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
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3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
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4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale la deliberazione che ha conseguito il voto favorevole del Consigliere più anziano.
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5. Per le delibere aventi per oggetto le modifiche statutarie, la trasformazione, lo scioglimento e la fusione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.
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6. Salvo quanto diversamente previsto da questo stesso comma, le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono a maggioranza relativa. Per le delibere di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci occorre la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Generale. La deliberazione di nomina del Presidente della Fondazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, nella prima votazione, e con la maggioranza assoluta degli stessi, nella seconda. Nella terza votazione la nomina avviene a maggioranza relativa. Le delibere di revoca del Presidente della Fondazione devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica; lo stesso vale per le delibere aventi ad oggetto le azioni di responsabilità contro gli organi o singoli componenti degli organi della Fondazione.
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7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere più anziano.
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8. Per Consigliere più anziano, si intende il Consigliere che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio Generale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
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9. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere preventivamente informati delle riunioni del Consiglio Generale e possono parteciparvi senza diritto di voto.
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10. Le funzioni di segretario del Consiglio Generale sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione; in caso di sua assenza, da uno dei componenti del Consiglio Generale dallo stesso designato.
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11. I verbali delle sedute del Consiglio Generale sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati da chi le ha presiedute e dallo stesso Segretario.
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12. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per certificazione.
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13. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a scrutinio segreto e con l'astensione della persona interessata.
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