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TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

Art. 17

  • 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a otto consiglieri di amministrazione, eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente della Fondazione, e dal Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti due Vice Presidenti, uno dei quali come Vice Presidente vicario. Il secondo Vice Presidente deve essere residente nel Comune di Vigevano.
  • 2. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I consiglieri di amministrazione devono avere maturato per almeno un triennio i requisiti di esperienza e di competenza previsti dal precedente art. 11, comma 2.
  • 3. I consiglieri nominati dal Consiglio Generale in sostituzione di quelli cessati nel corso del mandato rimangono in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti i consiglieri sostituiti.

Art. 18

  • 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, almeno ogni trenta giorni, o quando lo richiedano tre consiglieri o il Collegio dei Sindaci, a iniziativa del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

  • 2. Gli avvisi di convocazione, completi dell'ordine del giorno, sono inviati, con strumento (anche telematico) che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita ai singoli membri del Consiglio e del Collegio dei Sindaci. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata, sempre con strumento (anche telematico) che ne attesti la ricezione, con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 19

  • 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. La riunione potrà anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità di cui verrà dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia rispettato il metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento.
  • 2. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesto il voto favorevole della   maggioranza   dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • 3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni relative a elezioni o designazioni di cariche, nonché quelle riguardanti componenti del Consiglio di Amministrazioni e quelle comunque riguardanti persone si effettuano sempre per scheda segreta.
  • 4. Delle riunioni e delle deliberazioni viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale, sottoscritto dal Segretario medesimo e da chi ha presieduto la riunione.
  • 5. Fungerà da Segretario del Consiglio il Direttore Generale della Fondazione; in caso di sua assenza, un Consigliere designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

  • 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della   Fondazione non riservati   ad altri organi. Lo stesso svolge, altresì, funzioni di proposta e di impulso dell'attività della   Fondazione nell'ambito dei programmi, delle   priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.
  • 2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad altro suo componente, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le   modalità da questo fissate.
  • 3. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    a). le proposte da sottoporre al Consiglio Generale;
    b). l'acquisto o la cessione di partecipazioni;
    c). la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché la redazione del documento programmatico annuale previsionale;
    d). la nomina del Direttore Generale   della   Fondazione e la determinazione della misura del suo compenso;
    e). la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate o di altri enti;
    f). l'accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Consiglieri;
    g). l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
  • 4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, può istituire Commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi.
  • 5. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno Comitati ristretti con poteri consultivi, anche a carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e le modalità di funzionamento
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