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TITOLO VI
Il Presidente
Art. 21
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1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, viene convocato senza indugio il Consiglio Generale per procedere alla nomina del nuovo Presidente. Lo stesso rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il Presidente sostituito.
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2. Il Presidente :
a). ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
b). convoca e presiede, senza diritto di voto, il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto;
c). svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
d). provvede almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio Generale a darne comunicazione ai soggetti cui spetta la designazione dei componenti subentranti;
e). esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
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3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con i due Vice Presidenti, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, comma 3, può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.
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4. Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione o ai dipendenti.
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5. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di dare mandato per comparire in giudizio (ordinario, come arbitrale, come amministrativo) o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione.
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6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente vicario e, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, l'altro Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, le funzioni vengono esercitate dal componente del Consiglio di Amministrazione con la maggiore anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.
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7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso, ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.
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8. Nei casi di vacanza della carica di Presidente e/o dei due Vice Presidenti, si procede come nei casi di assenza o di impedimento.
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