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TITOLO VII

Collegio dei Sindaci

Art. 22

  • 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, uno dei quali residente a Vigevano, nominati dal Consiglio Generale. I Sindaci devono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis , comma 3, codice civile.
  • 2. I Sindaci restano in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati per una volta sola.
  • 3. Il Collegio dei Sindaci elegge il proprio Presidente all'interno dei suoi componenti.
  • 4. Spettano al Collegio dei Sindaci le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403-2407, 2409 bis , comma 3, 2409 ter , codice civile, in quanto applicabili, nonché dal d. lgs n. 153/99.
  • 5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio   di Amministrazione.
  • 6. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
  • 7. In caso di decadenza ovvero di cessazione dalla carica di un sindaco, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per la sua sostituzione. Il sindaco nominato in sostituzione di quello cessato resta in carica per il periodo in cui avrebbe dovuto restarvi il sindaco sostituito.
  • 8. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Sindaci devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
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