Fondazione di Piacenza e Vigevano Affresco Auditorium
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TITOLO IX

Incompatibilità

Art. 24

  • 1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo di questa, o ricoprire la carica di Direttore Generale della stessa.

  • 2. Il componente di un organo che accetta la nomina in un altro organo o viene nominato Direttore Generale della Fondazione decade   dalla carica nel primo organo con l'accettazione della nomina. Il Direttore Generale che viene chiamato a fare parte di un organo della Fondazione cessa dalla carica con l'accettazione della nomina.

  • 3. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, il Presidente della Fondazione (e i Vice Presidenti nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 7) convoca, presiede e prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale. Egli è altresì membro, a tutti gli effetti, del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

  • 1. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Fondazione, di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e di Direttore Generale, il quale peraltro può essere dipendente:

    a). coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
    b). il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
    c). i dipendenti in servizio presso la Fondazione o presso società da quest'ultima controllata, o il cui rapporto sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini sino al secondo grado incluso;
    d). coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali pubblici o a partecipazione pubblica, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
    e). coloro che ricoprono funzioni di amministrazione e i dipendenti dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno , ovvero abbiano con questi rapporti professionali anche a tempo determinato;
    f). coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
    g). gli amministratori degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili;
    h). gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile e organica.
  • 2. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
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