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TITOLO IXIncompatibilità Art. 24
Art. 25
b). il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci; c). i dipendenti in servizio presso la Fondazione o presso società da quest'ultima controllata, o il cui rapporto sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini sino al secondo grado incluso; d). coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali pubblici o a partecipazione pubblica, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno; e). coloro che ricoprono funzioni di amministrazione e i dipendenti dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno , ovvero abbiano con questi rapporti professionali anche a tempo determinato; f). coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria; g). gli amministratori degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili; h). gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile e organica.
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