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Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Fondazione di Piacenza e Vigevano è composto da tre membri, dei quali uno residente a Vigevano, nominati dal Consiglio Generale.

I Sindaci devono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409bis, comma 3, codice civile. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una volta sola.

Sono membri del Collegio dei Sindaci:

Presidente

dott.ssa Cristina Fenudi

Sindaci

dott. Stefano Seclì dott. Gianmarco Valentini


TITOLO V, CAPO III (Statuto della Fondazione)  Organo di controllo

Articolo 23 – Il Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è l’Organo di controllo della Fondazione. Ad esso competono funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dal presente Statuto, dall’articolo 2397 e seguenti codice civile, e dalle leggi in materia, in quanto compatibili. Ai sensi dell’articolo 2409 – bis codice civile, al Collegio Sindacale compete lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti.
  2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dal Consiglio Generale; uno dei Sindaci effettivi deve essere residente a Vigevano. I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Nelle procedure di nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono adottate misure idonee affinché sia garantita in seno all’Organo una adeguata presenza di genere.
  3. I Sindaci restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio Generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
  4. In caso di decadenza, di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di un sindaco, il Presidente della Fondazione procede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per la sua sostituzione. Il sindaco nominato in sostituzione di quello cessato resta in carica per il periodo in cui avrebbe dovuto rimanervi il sindaco sostituito. In caso venga a cessare, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza dell’Organo è assunta, fino alla sostituzione effettuata dal Collegio Generale, dal Sindaco più anziano. Per Sindaco più anziano si intende il Sindaco che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Collegio Sindacale e, in caso di nomina contestuale, il più anziano di età. In ogni caso devono essere rispettate le previsioni di cui al precedente comma 2.
  5. Il Collegio Sindacale, fermo quanto specificato dal precedente comma 1, svolge in particolare le seguenti funzioni:
    a) controlla l’amministrazione e la gestione della Fondazione;
    b) vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto;
    c) verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    d) verifica l’osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio di esercizio;
    e) espone, al più tardi direttamente nel corso della riunione del Consiglio Generale, il suo parere sui documenti programmatici annuali e pluriennali e, all’Organo competente, negli altri casi previsti dallo Statuto e dalla legge.
  6. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi, laddove istituiti.
  7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
  8. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Ogni Sindaco ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni e di far mettere agli atti la documentazione prodotta.
  9. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti costituisce causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.
  10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e depositato presso la sede della Fondazione.
  11. Le dimissioni dall’incarico di Presidente o di membro del Collegio Sindacale devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Fondazione, ed a tutti gli altri componenti del Collegio Sindacale ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente della Fondazione, della lettera di dimissioni.

(Omissis)