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Presidente

Il Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano è nominato dal Consiglio Generale. Il Presidente:

  • dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.
  • ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
  • svolge compiti di impulso e di coordinamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni;
  • esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione

 

Presidente

ing. Roberto Reggi

 

TITOLO V, CAPO II (Statuto della Fondazione) – Presidente della Fondazione

Art. 22 – Funzioni del Presidente della Fondazione

  1. Il Consiglio Generale elegge, non necessariamente fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione il quale dura in carica quattro anni e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio del suo quarto esercizio.
  2. Il Presidente della Fondazione svolge le funzioni indicate nel presente Statuto e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori alle liti.
  3. Il Presidente della Fondazione può delegare altri membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale, nonché il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale o altri soggetti, di volta in volta e per singoli atti, per essere sostituito nella rappresentanza della Fondazione.
  4. Il Presidente:
    a) convoca e presiede, senza diritto di voto, il Consiglio Generale;
    b) convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione;
    c) svolge compiti di impulso e di coordinamento dell’attività della Fondazione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e sull’applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
    d) monitora il funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione siano fornite, in relazione a ciascun organo, a tutti i relativi componenti;
    e) provvede almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio Generale a darne comunicazione scritta ai soggetti ai quali spetta la presentazione dei candidati alla nomina di Consiglieri ai sensi del precedente art. 16, comma 6;
    f) esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, d’intesa con almeno uno dei due Vice Presidenti, può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione eccetto che per le materie di esclusiva competenza di quest’ultimo ai sensi del precedente art. 20, comma 2. Il Presidente dà comunicazione delle decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
  6. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente della Fondazione ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età.
  7. Le dimissioni dall’incarico di Presidente devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto dal momento della ricezione, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, della lettera di dimissioni.azione, della lettera di dimissioni.

(Omissis)